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UE: nuove regole per prodotti e commercio digitali

UE nuove regole prodotti digitali: tastiera di computer nera con carrello al posto del tasto invio
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Lo scorso 26 marzo il Parlamento Europeo ha stabilito nuove regole per proteggere i consumatori che acquistano un prodotto su un e-commerce, che comprano (anche in negozio) apparecchi smart o che scaricano contenuti digitali.

Con due differenti direttive si è cercato dunque di rendere più chiari e omogenei i diritti contrattuali dei prodotti e le relative modalità di acquisto in tutta Europa.

Vediamo più nello specifico di cosa si tratta.

UE nuove regole digitali: donna che fa acquisti dal proprio smartphone su un e-commerce con la carta di credito alla mano

UE nuove regole digitali: donna che fa acquisti dal proprio smartphone su un e-commerce con la carta di credito alla mano

Le nuove regole UE in materia di prodotti e commercio digitali

E-commerce: regole uguali al commercio off-line per la vendita di beni

Con la direttiva sulla vendita dei beni approvata con 629 voti a favore, 29 contrari e 6 astensioni, il Parlamento Europeo ha stabilito che varranno le stesse leggi per la vendita dei beni sia offline che online.

Il commerciante (del negozio fisico o di quello telematico) sarà responsabile nel caso il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto. Gli Stati membri possono, tuttavia, introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale, al fine di mantenere lo stesso livello di protezione del consumatore già concesso in alcuni Paesi.

Viene inoltre introdotta l‘inversione dell’onere della prova a favore dei consumatori per la durata di un anno (gli Stati membri possono anche prorogare il termine a due anni). Ciò significa che se un cliente richiede assistenza in garanzia o la sostituzione del prodotto acquistato durante l’anno precedente (o nei 2 anni, se la legislazione dei singoli Stati ha deciso così) non è obbligato a dimostrare che il prodotto era danneggiato già al momento della consegna.

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Tutelati anche i beni smart

La stessa direttiva tutela anche i consumatori che hanno acquistato beni con elementi digitali incorporati, come ad esempio i frigoriferi “smart”, gli smartphone, i televisori, gli smartwatch e così via.

I consumatori che acquistano questi prodotti avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.

UE nuove regole prodotti digitali: donna rilassata sul divano che fa shopping online con un tablet e una tazza nell'altra mano

UE nuove regole prodotti digitali: donna rilassata sul divano che fa shopping online con un tablet e una tazza nell’altra mano

Aumenta la protezione per chi scarica contenuti digitali

La direttiva sulle norme digitali, approvata con con 598 voti favorevoli, 34 contrari e 26 astensioni, assicura invece maggiori tutele per chi acquista e scarica contenuti digitali dal web.

In particolare, chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme di social media sarà maggiormente protetto nel caso l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso. Tali misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne.

Nel testo viene inoltre stabilito che, qualora non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni.

Se un difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo (inversione dell’onere della prova). Per le forniture continue, l’onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto.

Il periodo di garanzia per le forniture una tantum non può essere inferiore a due anni mentre per le forniture continue dovrebbe applicarsi per tutta la durata del contratto.

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